costituzione articolo 42
Aug 29, 2016 ·
46s
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LA NOSTRA COSTITUZIONE Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini Titolo III - Rapporti economici Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato,...
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LA NOSTRA COSTITUZIONE
Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo III - Rapporti economici
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo III - Rapporti economici
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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