Domanda di protezione speciale presentata via PEC prima dell’entrata in vigore del d.l. 20/2023: va sempre applicata la disciplina previgent
Oct 16, 2023 ·
4m 45s
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Tribunale di Roma, ordinanza del 29 luglio 2023 Il Tribunale di Roma ha statuito che chi, prima dell’11.3.2023, ha manifestato a mezzo PEC la volontà di chiedere la protezione speciale...
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Tribunale di Roma, ordinanza del 29 luglio 2023
Il Tribunale di Roma ha statuito che chi, prima dell’11.3.2023, ha manifestato a mezzo PEC la volontà di chiedere la protezione speciale ha diritto a formalizzare tale domanda seguendo la disciplina precedente all’entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata da una cittadina albanese che aveva domandato in via d’urgenza l’accertamento del diritto proprio e dei suoi due figli minori alla formalizzazione di domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co. 1.1. e 1.2. d.lgs. 286/1998 ante d.l. 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.
Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato a mezzo PEC manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) ed aveva tentato in diverse occasioni di formalizzare la medesima domanda, sia presentandosi fisicamente presso gli uffici siti in via Patini, sia chiedendo a mezzo PEC l’indicazione di un appuntamento in ragione della propria condizione di vulnerabilità (madre sola con due figli in tenera età). Costei, tuttavia, riusciva ad accedere all’Ufficio Immigrazione della Questura solo in data successiva all’intervenuta riforma della disciplina relativa alla protezione speciale, ragion per cui, nell’occasione, l’Ufficio rifiutava di ricevere la sua domanda di protezione speciale in ragione delle modifiche legislative intervenute.
Il Tribunale di Roma ha censurato l’operato della Questura di Roma, ritenendo applicabile, la deroga di cui all’art. 7 d.l 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023), la quale prevede che le modifiche intervenute con l’entrata in vigore del citato decreto non siano applicabili alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente”.
Partendo dal presupposto per cui “Seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi infatti che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo tutelato da tale norma costituzionale” e che “pertanto, la situazione di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione speciale deve equipararsi a quella di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione internazionale”, la Giudice ha ritenuto che “la ricorrente ha tempestivamente e adeguatamente manifestato nelle menzionate PEC inviate alla questura la propria volontà di chiedere la protezione speciale, sin dal 3 febbraio 2022 […] con la conseguenza che la medesima ha diritto alla formalizzazione della domanda di protezione da parte della questura, con successiva trasmissione alla commissione territoriale per il relativo parere. Poiché la ricorrente ha manifestato alla questura chiara e univoca volontà di chiedere protezione speciale già da detta data, la questura avrebbe dovuto procedere a formalizzarla nei termini di legge”.
Il Tribunale di Roma, equiparando la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale alla domanda di protezione internazionale, ha ritenuto che, a prescindere dalla formalizzazione della domanda da parte della questura competente ed anche in assenza di convocazione a tal fine, l’invio a mezzo PEC della manifestazione di volontà di chiedere la protezione speciale costituisce una modalità idonea di presentazione della domanda, sicché, in caso di invio della stessa in data antecedente all’entrata in vigore d.l. 20/2023 (l’11.3.2023), si applicherà la disciplina previgente in virtù di quanto statuito dall’art. 7 del decreto in questione
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Il Tribunale di Roma ha statuito che chi, prima dell’11.3.2023, ha manifestato a mezzo PEC la volontà di chiedere la protezione speciale ha diritto a formalizzare tale domanda seguendo la disciplina precedente all’entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata da una cittadina albanese che aveva domandato in via d’urgenza l’accertamento del diritto proprio e dei suoi due figli minori alla formalizzazione di domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co. 1.1. e 1.2. d.lgs. 286/1998 ante d.l. 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.
Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato a mezzo PEC manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione speciale in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023) ed aveva tentato in diverse occasioni di formalizzare la medesima domanda, sia presentandosi fisicamente presso gli uffici siti in via Patini, sia chiedendo a mezzo PEC l’indicazione di un appuntamento in ragione della propria condizione di vulnerabilità (madre sola con due figli in tenera età). Costei, tuttavia, riusciva ad accedere all’Ufficio Immigrazione della Questura solo in data successiva all’intervenuta riforma della disciplina relativa alla protezione speciale, ragion per cui, nell’occasione, l’Ufficio rifiutava di ricevere la sua domanda di protezione speciale in ragione delle modifiche legislative intervenute.
Il Tribunale di Roma ha censurato l’operato della Questura di Roma, ritenendo applicabile, la deroga di cui all’art. 7 d.l 20/2023 (conv. con modif. l. 50/2023), la quale prevede che le modifiche intervenute con l’entrata in vigore del citato decreto non siano applicabili alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente”.
Partendo dal presupposto per cui “Seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi infatti che la protezione speciale rientri, unitamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, nel diritto di asilo tutelato da tale norma costituzionale” e che “pertanto, la situazione di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione speciale deve equipararsi a quella di chi presenta (o tenta di presentare) domanda di protezione internazionale”, la Giudice ha ritenuto che “la ricorrente ha tempestivamente e adeguatamente manifestato nelle menzionate PEC inviate alla questura la propria volontà di chiedere la protezione speciale, sin dal 3 febbraio 2022 […] con la conseguenza che la medesima ha diritto alla formalizzazione della domanda di protezione da parte della questura, con successiva trasmissione alla commissione territoriale per il relativo parere. Poiché la ricorrente ha manifestato alla questura chiara e univoca volontà di chiedere protezione speciale già da detta data, la questura avrebbe dovuto procedere a formalizzarla nei termini di legge”.
Il Tribunale di Roma, equiparando la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale alla domanda di protezione internazionale, ha ritenuto che, a prescindere dalla formalizzazione della domanda da parte della questura competente ed anche in assenza di convocazione a tal fine, l’invio a mezzo PEC della manifestazione di volontà di chiedere la protezione speciale costituisce una modalità idonea di presentazione della domanda, sicché, in caso di invio della stessa in data antecedente all’entrata in vigore d.l. 20/2023 (l’11.3.2023), si applicherà la disciplina previgente in virtù di quanto statuito dall’art. 7 del decreto in questione
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Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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