Il Decreto Antifrode non è retroattivo per i pagamenti entro l’11 novembre 2021
Nov 27, 2021 ·
8m 21s
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A seguito del Decreto-Legge 157 del 11 novembre 2021, che ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di...
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A seguito del Decreto-Legge 157 del 11 novembre 2021, che ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura di tutti i bonus, sono sorti molti dubbi tra i committenti e gli addetti ai lavori.
Il primo riguarda la retroattività delle modifiche apportate dal decreto e se le regole valgono anche per le fatture pagate prima dell’entrata in vigore, ovvero il 12 novembre 2021.
L’Agenzia ha pubblicato delle nuove FAQ inerenti a casi specifici che interessano le nuove modifiche apportate dal Decreto-legge 157 del 11 novembre 2021.
Tra le varie, una in particolare risponde ai quesiti che ho appena citato.
Se in buona fede il committente, entro l’11 novembre, ha ricevuto la fattura, pagata e ha un accordo stipulato per la cessione del credito o sconto in fattura, potrà fare la comunicazione anche successivamente senza l’obbligo di richiedere la congruità delle spese ed il visto di conformità.
Le procedure del portale saranno aggiornate entro il 26 novembre e consentiranno di procedere con queste deroghe alle regole.
Per tutti coloro che invece al 11 novembre hanno già fatto la comunicazione non sarà necessario produrre nulla e chi riceverà il credito, potrà accettarlo e ricederlo senza dover richiedere né asseverazione né visto.
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#DecretoAntifrode #AsseverazionePrezzi #DaniloTorresi #GeometraDaniloTorresi
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Il primo riguarda la retroattività delle modifiche apportate dal decreto e se le regole valgono anche per le fatture pagate prima dell’entrata in vigore, ovvero il 12 novembre 2021.
L’Agenzia ha pubblicato delle nuove FAQ inerenti a casi specifici che interessano le nuove modifiche apportate dal Decreto-legge 157 del 11 novembre 2021.
Tra le varie, una in particolare risponde ai quesiti che ho appena citato.
Se in buona fede il committente, entro l’11 novembre, ha ricevuto la fattura, pagata e ha un accordo stipulato per la cessione del credito o sconto in fattura, potrà fare la comunicazione anche successivamente senza l’obbligo di richiedere la congruità delle spese ed il visto di conformità.
Le procedure del portale saranno aggiornate entro il 26 novembre e consentiranno di procedere con queste deroghe alle regole.
Per tutti coloro che invece al 11 novembre hanno già fatto la comunicazione non sarà necessario produrre nulla e chi riceverà il credito, potrà accettarlo e ricederlo senza dover richiedere né asseverazione né visto.
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Author | Danilo Torresi |
Organization | Danilo Torresi |
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