PERMESSO PER MINORE ETÀ: OBBLIGO DI RILASCIO ANCHE SE IL RICHIEDENTE È DIVENUTO NELLE MORE MAGGIORENNE
Oct 24, 2023 ·
4m 29s
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286 e dalla L. 7 aprile 2017, n. 47: il primo, all’art. 19, comma 2, sancisce il divieto di espulsione degli stranieri minori degli anni diciotto; la seconda, all’art. 10...
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286 e dalla L. 7 aprile 2017, n. 47: il primo, all’art. 19, comma 2, sancisce il divieto di espulsione degli stranieri minori degli anni diciotto; la seconda, all’art. 10 prescrive che “Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno” per minore età.
Si tratta di un permesso di soggiorno di carattere temporaneo, valido fino al compimento della maggiore età, e dal combinato disposto delle norme indicate si ricava la natura vincolata del rilascio del permesso di soggiorno per minore età.
5.4. Pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., va ordinato all’Amministrazione di adottare, ora per allora, il permesso di soggiorno per minore di età: persiste tuttora l’interesse al suo rilascio proprio perché esso costituisce il presupposto per l’eventuale emissione di un ulteriore titolo di soggiorno.
6.1. Quanto poi alla pretesa alla conversione del permesso di soggiorno per minore di età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, essa non costituisce una situazione soggettiva di diritto soggettivo ma di interesse legittimo pretensivo a fronte di un’attività discrezionale dell’Amministrazione, dove il possesso di un permesso di soggiorno per minore di età è sì il presupposto, ma non esclusivo, per la conversione in altro titolo di soggiorno.
6.2. Il -OMISSIS- sostiene di aver richiesto il rilascio di questo ulteriore titolo, ma non ha fornito di ciò alcuna prova, limitandosi a generiche asserzioni.
Manca dunque il presupposto per applicare la regola secondo cui la relativa istanza deve trovare esito entro 180 giorni dalla sua presentazione (cfr. C.d.S. III, 30 maggio 2022 n. 4294; id. 9 maggio 2022, n. 3578).
6.3. Non v’è dunque, sotto questo profilo, alcuna inerzia colpevole da parte dell’Amministrazione resistente, e il ricorso è infondato per questa parte.
7. Le spese di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione , e, per l’effetto, ordina alla Questura di -OMISSIS- di rilasciare ad Avdi -OMISSIS-, ora per allora, il permesso di soggiorno per minore di età;
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Si tratta di un permesso di soggiorno di carattere temporaneo, valido fino al compimento della maggiore età, e dal combinato disposto delle norme indicate si ricava la natura vincolata del rilascio del permesso di soggiorno per minore età.
5.4. Pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., va ordinato all’Amministrazione di adottare, ora per allora, il permesso di soggiorno per minore di età: persiste tuttora l’interesse al suo rilascio proprio perché esso costituisce il presupposto per l’eventuale emissione di un ulteriore titolo di soggiorno.
6.1. Quanto poi alla pretesa alla conversione del permesso di soggiorno per minore di età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, essa non costituisce una situazione soggettiva di diritto soggettivo ma di interesse legittimo pretensivo a fronte di un’attività discrezionale dell’Amministrazione, dove il possesso di un permesso di soggiorno per minore di età è sì il presupposto, ma non esclusivo, per la conversione in altro titolo di soggiorno.
6.2. Il -OMISSIS- sostiene di aver richiesto il rilascio di questo ulteriore titolo, ma non ha fornito di ciò alcuna prova, limitandosi a generiche asserzioni.
Manca dunque il presupposto per applicare la regola secondo cui la relativa istanza deve trovare esito entro 180 giorni dalla sua presentazione (cfr. C.d.S. III, 30 maggio 2022 n. 4294; id. 9 maggio 2022, n. 3578).
6.3. Non v’è dunque, sotto questo profilo, alcuna inerzia colpevole da parte dell’Amministrazione resistente, e il ricorso è infondato per questa parte.
7. Le spese di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione , e, per l’effetto, ordina alla Questura di -OMISSIS- di rilasciare ad Avdi -OMISSIS-, ora per allora, il permesso di soggiorno per minore di età;
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Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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