PROTEZIONE COMPLEMENTARE E QUESTURA DI BOLOGNA: SI FORMALIZZA NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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TRIBUNALE DI BOLOGNA - N.R.G. 11477/2023 - 4 novembre 2023 ORDINANZA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto: “In via principale, [di] accertare e dichiarare il diritto...
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Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto: “In via principale, [di] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare, in modo autonomo all'autorità amministrativa ex ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. - ex art 5 comma 5 d.lgs. 286/98, senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura, di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto. In via di subordine, [di] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare all'interno della domanda di protezione internazionale, senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”.
A tal fine ha premesso di aver inviato in data 18 maggio 2023 pec contenente istanza di fissazione di appuntamento per formalizzare la domanda di protezione complementare, istanza cui ha ricevuto risposta negativa (“Egr.Avv.,come a lei noto, più volte ribadito e pubblicizzato sul sito della Questura di Bologna, l'istanza di Protezione Speciale andava presentata personalmente dallo straniero in qualsiasi giorno di apertura dell'ufficio…”), pare di comprendere, sia per la ribadita necessità di presentarla personalmente sia per l’entrata in vigore del DL 20/23 convertito nella L 50/23 che ha modificato la disciplina in materia, eliminando la possibilità di formulare in Questura richiesta di protezione speciale.
Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo “in via preliminare in rito dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda cautelare per difetto assoluto di giurisdizione; in via subordinata sempre in rito dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda cautelare per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo; in via subordinata nel merito rigettare l’avversata domanda cautelare, siccome infondata per insussistenza dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”. Alla memoria di costituzione è stata allegata la relazione della Questura in cui legge che “Resta ad ogni modo impregiudicato il diritto dello straniero di presentarsi personalmente presso questo Ufficio (nelle giornate di martedì dalle 14.30 alle 16.30 e di venerdì dalle 8.30 alle 12.30) per procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, all’interno della quale ricade anche quella di protezione speciale di cui all’art. 32 co 3 D.lgs 25/2008”.
All’udienza del 26 ottobre 2023 il difensore del ricorrente, appreso dalla costituzione avversaria che la domanda di protezione complementare può essere avanzata con la presentazione della domanda di protezione internazionale, ha ammesso l’intervenuta cessazione della materia del contendere. E comunque l’insussistenza del requisito del periculum in mora.
***
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr., tra le numerose altre, Cass. civ. Sez. I, 07/05/2009, n. 10553 (rv. 607814); Cass. civ. Sez. I Sent., 13/09/2007, n. 19160 (rv. 599004)) tale pronuncia rappresenta una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione della causa.
Avendo ottenuto il chiarimento da parte della resistente della disponibilità alla formalizzazione della domanda di protezione complementare nell’ambito della domanda di protezione internazionale, il ricorrente non ha più alcun interesse alla definizione del presente giudizio.
In tal caso le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21244 (rv. 593979) Trib. Lecce Sez. I, 03-03-2017). Ebbene, avuto riguardo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e della loro difficile interpretazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
visto l’art.700 c.p.c,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Bologna, 4 novembre 2023
Information
Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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