PROTEZIONE SPECIALE AL CITTADINO MAROCCHINO - QUESTURA DI FORLÌ
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Description
TRIBUNALE DI BOLOGNA - RG 4182/2023 - SENTENZA DEL 12/01/2024 ...L’attività lavorativa costantemente svolta dal suo arrivo e la conseguita autonomia economica; le relazioni – amicali e non – inevitabilmente...
show more...L’attività lavorativa costantemente svolta dal suo arrivo e la conseguita autonomia economica; le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai propri contatti sociali e lavorativi, rendono indubbio che nel periodo trascorso sul territorio italiano il ricorrente vi abbia radicato una propria identità sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l’interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata e domicilio) che avverrebbe nel caso di rientro in Marocco, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese...
...La valutazione congiunta di tali elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione delrispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell’art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l’art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate.
PQM
Visto l’art. 281 terdecies,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell’art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l’effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, il 12 gennaio 2024
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Author | Avv. Fabio Loscerbo |
Organization | Fabio Loscerbo |
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